I documenti
Professionalità docente e paradossi della contrattazione nazionale
Il documento che segue contiene una proposta di valorizzazione della professione docente che nasce:
da un'attenta riflessione sui recenti avvenimenti relativi a quanto previsto dall'art. 29 del CCNL, dall'art. 38 del CCNL integrativo e dai correlati provvedimenti attuativi, i DD.MM. 316, 317, 318, 319;
da una rigorosa documentazione sulle questioni sollevate nell'ampio dibattito che ha preceduto e seguito la sospensione prima e l'azzeramento poi dei succitati provvedimenti attuativi;
da un'articolata discussione al nostro interno, volta al chiarimento e all'approfondimento delle nostre convinzioni e delle tesi che abbiamo sempre sostenuto in merito al valore della professione che svolgiamo.
Premettiamo che tutti noi, primi firmatari di questo documento,
siamo insegnanti della scuola pubblica;
siamo da anni impegnati nella sperimentazione e nell'innovazione didattica;
siamo iscritti ai sindacati scuola, ma non ricopriamo incarichi nell'ambito degli stessi;
svolgiamo con passione la nostra funzione docente che riteniamo sia una vera professione.
Premettiamo inoltre che:
non solo rifiutiamo integralmente i provvedimenti attuativi correlati all'art. 29 del CCNL e all'art. 38 del CCNL integrativo (lo abbiamo fatto fin dall'inizio, partecipando a tutte le forme di protesta attivate in varie sedi);
ma soprattutto riteniamo che sia l'art. 38 del CCNL integrativo (da cui derivano i provvedimenti attuativi di cui sopra), sia in particolare l'art. 29 del CCNL pongano in essere delle norme contrattuali che, lungi dal costituire delle forme di valorizzazione della professione docente, oggettivamente mirino piuttosto a perseguire il risultato opposto, facendo della funzione docente in quanto tale un mestiere dequalificato e socialmente spregevole;
e, ancor più, crediamo che l'intero CCNL, in contrasto esplicito con quanto formalmente dichiara, non attivi quegli strumenti normativi che sono i soli, a nostro parere, a poter definire lo statuto giuridico della funzione docente come un'autentica professione, retribuita conformemente al suo status, tendenzialmente adeguata sotto questo aspetto al livello degli standard europei.
Il rifiuto dei contenuti normativi ed economici del CCNL trova la sua ragione precipua nell'inaccettabile principio che lo ispira, introducendo logiche di competitività al fine di ottenere un miglioramento della qualità del sistema.
In realtà, il vero fine da perseguire con la contrattazione del comparto scuola dovrebbe consistere nel riconoscimento giuridico ed economico di una qualità che già caratterizza il sistema formativo pubblico e che si è enormemente sviluppata negli ultimi vent'anni ad opera soprattutto dell'impegno, dell'entusiasmo, delle competenze professionali e della creatività innovatrice dei docenti. L'introduzione di meccanismi selettivi e discriminatori, che risulterebbero di fatto de-meritocratici, finirebbe per distruggere quanto si è faticosamente creato a prezzo di energie e denaro, spesi non dalla collettività, ma dai professionisti della scuola in prima persona.
1. LA PROFESSIONE DOCENTE
Ci rifacciamo innanzitutto a quello che già andiamo sostenendo da anni in tutte le assemblee sindacali a cui abbiamo partecipato fin dal 1986.
La funzione docente non si esaurisce nelle 18 ore dell'orario-cattedra, che tuttavia continuano ad essere le uniche effettivamente retribuite;
essa comprende necessariamente altre attività strettamente correlate e funzionali alle 18 ore-cattedra; non bisogna dimenticare che l'insegnamento è di per sé funzionale all'apprendimento (rimandiamo al nostro primo documento) e che l'apprendimento è essenzialmente individuale; perciò si tratta di:
correzione e classificazione di elaborati, predisposizione di sempre nuove e diverse tipologie di verifica del grado di apprendimento da adattare ai diversi gruppi-classe con cui si ha a che fare (incluse le nuove tipologie di recente introdotte con il nuovo Esame di Stato), interventi di recupero e /o di sostegno individualizzati, programmazione individuale, ricerca, approfondimento, aggiornamento; e ovviamente anche di:
progettazione di percorsi formativi interdisciplinari, programmazione collegiale, valutazioni quadrimestrali e finali, dialogo con le famiglie, uscite didattiche, integrazione e potenziamento
peraltro, lo stesso CCNL all'art. 23 ("Area e funzione docente") commi 4, 5 e 6, sembra essere alquanto esplicito in proposito: "4. La funzione docente si fonda sullautonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. 5. In attuazione dellautonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico didattici, il piano dellofferta formativa, adattandone larticolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento. 6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dellofferta formativa della scuola".
altrettanto esplicito l'art. 24 ("Modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente") ai commi 4 e 5: "4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 5. Lattività funzionale allinsegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e lattuazione delle delibere adottate dai predetti organi".
2. LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE
Riteniamo che un'autentica valorizzazione della professione docente passi attraverso un doppio livello di intervento:
2.1. Riconoscimento giuridico
Innanzitutto attraverso il riconoscimento giuridico e la formalizzazione contrattuale di tale professione (completamente assente dal CCNL vigente). Ciò significa (come già abbiamo sostenuto nel nostro primo documento) inanzitutto pervenire ad un'adeguata quantificazione giuridicamente e contrattualmente definita della funzione e delle modalità organizzative in cui si esplica. Proponiamo:
orario di servizio di 36 ore per i docenti che scelgono il tempo pieno, così suddivise:
diciotto ore di didattica (che sono le sole attualmente retribuite, mentre il resto, fumosamente determinato sotto la voce giuridicamente discutibile "obblighi di servizio", continua ad aumentare di anno in anno).
diciotto ore di altre attività istituzionali riconosciute e retribuite:
alcune di queste saranno da trascorrere a scuola la mattina e/o il pomeriggio in orari indicati dal docente o concordati con gli altri interessati (es.: progettazione di percorsi formativi, programmazione collegiale, valutazioni quadrimestrali e finali, dialogo con le famiglie, uscite didattiche, recupero, integrazione, ecc.);
altre potranno essere svolte liberamente in altri luoghi (es.: programmazione individuale, valutazione elaborati, ricerca, aggiornamento, ecc.).
Occorre precisare con molta chiarezza che:
buona parte dei docenti già svolgono di fatto il tempo pieno, anche se questo evidente dato (del resto, richiesto a chiare lettere dal CCNL, in particolare dagli artt. 23 e 24 di cui sopra) non è per nulla riconosciuto e quantificato giuridicamente né tantomeno economicamente retribuito;
non solo; essi sono i protagonisti principali, con la loro dedizione, di tutte le innovazioni che hanno in questi ultimi anni modificato profondamente il sistema formativo pubblico italiano, elevandolo già ora ad un notevole livello qualitativo (ed è questo un tema fondamentale, che già abbiamo posto come principio fondamentale da riconoscere contrattualmente e che riprendiamo in modo più articolato in un paragrafo successivo, dedicato alle ipotesi di valutazione della qualità);
ancora, negli ultimi anni gli impegni connessi allo svolgimento della funzione docente sono esponenzialmente aumentati;
rimandiamo su tali argomenti (orario effettivo di lavoro in costante aumento e rapporto inversamente proporzionale con la retribuzione) ad un intervento fondamentale in materia, non certo di parte: l'articolo "Tutte le voci che compongono la busta paga dell'insegnante" di Domenico Cucchetti, pubblicato sul supplemento "L'esperto risponde" n. 94 de Il Sole - 24 ore del 1993;
rimandiamo anche (sull'esigenza improrogabile di aumentare le retribuzioni degli insegnanti in ragione di quanto sopra) all'intervento dell'allora ministro della Pubblica Istruzione, Giancarlo Lombardi, apparso il 28 dicembre 1995 sul Corriere della sera con il titolo "Salari più alti ai docenti - la scuola rischia l'agonia";
le attività suelencate non sono da introdurre; esse sono già svolte, come conferma anche il profilo professionale contrattualmente richiesto dalla normativa contrattuale (è delineato dall'art. 23 del CCNL, si vedano anche le connesse modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente di cui all'art. 24 dello stesso CCNL);
ciò che invece il contratto dovrebbe formalmente riconoscere è il fatto che l'orario di servizio del docente è di 36 ore (si tratta di una formale media al ribasso: molti di noi fanno anche 50-60 ore a settimana) e che la retribuzione deve essere comparata a tale orario effettivo di servizio.
Proponiamo inoltre l'istituzione di un orario a tempo parziale che si configuri sulla base della specificità della professione e potrebbe essere organizzato in questo modo:
nove ore di didattica;
nove ore di altre attività istituzionali riconosciute e retribuite:
alcune di queste saranno da trascorrere a scuola la mattina e/o il pomeriggio in orari indicati dal docente o concordati con gli altri interessati (es.: progettazione di percorsi formativi, programmazione collegiale, valutazioni quadrimestrali e finali, dialogo con le famiglie, uscite didattiche, recupero, integrazione, ecc.);
altre potranno essere svolte liberamente in altri luoghi (es.: programmazione individuale, valutazione elaborati, ricerca, aggiornamento, ecc.).
Naturalmente, tale orario di servizio dovrebbe essere reso obbligatorio per chi svolge la libera professione per rispondere alla duplice esigenza di non privarsi, da un lato, del prezioso apporto di tali professionisti e di non creare, d'altro canto, una sottocategoria di docenti impegnati a mezzo servizio che per evidenti motivi non possono dedicare il loro tempo a tutte le attività connesse e funzionali all'insegnamento (e altrettanto irrinunciabili) di una cattedra a tempo pieno.
2.2. Maggiorazione retributiva
In secondo luogo, occorre procedere ad una maggiorazione retributiva generalizzata per tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova e scelgano l'orario di servizio a tempo pieno:
tendenzialmente tale retribuzione dovrà essere pari al doppio dell'attuale retribuzione per tutte le posizioni stipendiali, al fine di adeguare la retribuzione degli insegnanti italiani agli standard europei;
tale maggiorazione retributiva realisticamente potrebbe andare a regime entro la scadenza del prossimo CCNL (cioè entro il 31 dicembre 2004);
contestualmente, entro la stessa data si dovrà provvedere alla graduale estinzione di quelli che eufemisticamente sono definiti compensi delle attività aggiuntive regolamentati dall'art. 25 del CCNL, la cui soppressione è auspicabile poiché si configura come un vero monstrum giuridico offensivo per la categoria;
va osservato, per chiarezza, che il contenuto dell'art. 25, che concerne le "attività aggiuntive", regolamenta le modalità di deliberazione e di retribuzione di attività che fanno parte a pieno titolo del profilo professionale richiesto alla funzione docente dagli artt. 23 e 24 dello stesso CCNL, che abbiamo già ampiamente citati e quasi integralmente riportati:
esse "consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali allinsegnamento" (art. 25 comma 1 CCNL);
sono soggette ad un "compenso orario" (art. 25 comma 3 CCNL) "erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali" (art. 25 comma 4 CCNL); la tabella D del CCNL integrativo stabilisce le seguenti nuove misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo:
attività aggiuntive di insegnamento = £ 50.000 orarie lorde (misura precedente £ 41.000 lorde);
attività aggiuntive funzionali allinsegnamento = £ 28.000 lorde (misura precedente £ 19.105 lorde);
le risorse per tali compensi vengono prelevate da quello che si è chiamato dapprima "Fondo di incentivazione", poi "Fondo di Istituto" e infine "Fondo dell'Istituzione scolastica" (il tutto nel giro di pochi anni);
evidentemente ciò di cui auspichiamo la soppressione è proprio questo "Fondo" dai molti nomi, dietro cui si nasconde la stessa illegittima sostanza: si tratta molto semplicemente di pagamento a cottimo, a prezzo da manodopera a bassissimo costo e superdequalificata, di attività che il docente già svolge (anche perchè fanno parte del suo profilo professionale), ma che non sono adeguatamente retribuite, non configurano progressione economica, non sono pensionabili, ecc.; beh! il nostro modesto parere è che qui ci troviamo in un campo molto delicato, di violazione dei diritti dei lavoratori, di violazione degli stessi diritti umani, con il consenso (questo è davvero sconcertante) degli stessi rappresentanti sindacali, che di quei diritti dovrebbero essere i difensori;
ad onor del vero va detto che il "Fondo di incentivazione" fu introdotto come strumento transitorio per arrivare all'istituzionalizzazione contrattuale di un compenso accessorio per i docenti, che avrebbe dovuto avere ben altre caratteristiche di quelle che ora possiede il "Fondo"; ma si trattò di promesse che non hanno mai avuto attuazione;
altrettanto realisticamente dal 1° gennaio 2001 dovrebbe essere possibile reperire le risorse per destinare ai succitati docenti (con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova e scelgano l'orario di servizio a tempo pieno) una maggiorazione retributiva pari a quella prevista dall'art. 29 del CCNL (sei milioni lordi di lire), una cifra veramente modesta (circa 270.000 lire nette al mese sono davvero poco per chi con passione e impegno si dedica da molti anni alla formazione dei cittadini italiani ed europei), ma sufficiente per dare un vero segnale d'inversione di tendenza e per valorizzare effettivamente la professione;
nella fase transitoria, fin dal 1° gennaio 2001 potrebbero essere soppressi i lauti compensi (£ 28.000 lorde orarie) relativi alle attività funzionali all'insegnamento; tali attività infatti devono essere retribuite in modo giuridicamente più corretto, con la maggiorazione retributiva da noi proposta;
dovrebbero invece essere mantenuti nella stessa fase, finché le nuove retribuzioni non siano a regime, i compensi (£ 50.000 lorde) relativi alle attività aggiuntive di insegnamento;
tutti gli insegnanti che scelgono il tempo parziale potrebbero godere dell'attuale retribuzione con orario e tempo-cattedra dimezzati;
per i docenti nell'anno di prova e per i docenti con contratto a tempo determinato si potrebbe studiare una maggiorazione retributiva più contenuta, o in alternativa mantenere in vigore tutti i compensi per le attività aggiuntive di qualsiasi tipo.
2.3. Le risorse finanziarie
Il reperimento delle risorse finanziarie non è certo nostro compito. Vogliamo comunque fornire un contributo, precisando innanzitutto che le risorse disponibili non sono certo vincolate a rigide compatibilità di bilancio. Il problema non è finanziario, ma politico. Si tratta di investire realmente nel sistema formativo, non di far finta di investire utilizzando una cifra modesta (in rapporto a quel che alla scuola in 50 anni di Repubblica è stato sottratto).
Alcune risorse finanziarie possono essere recuperate nel modo seguente:
riducendo il Fondo dell'istituzione scolastica (proponiamo infatti che non si paghino più le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento ai circa 530 mila docenti di ruolo);
riducendo dal prossimo anno scolastico il numero delle funzioni-obiettivo: esse, come diremo, sono importanti, ma in questa fase è prioritaria la valorizzazione della professione;
reinvestendo nel sistema i fondi già stanziati per finanziare le attività delle commissioni dell'ormai famigerato concorso per la maggiorazione retributiva;
risparmiando su molti inutili corsi di formazione e di aggiornamento, che non hanno altro scopo che togliere fondi al bilancio dell'istruzione (da almeno 15 anni si fanno corsi di formazione per qualunque anche minima modifica del sistema; inoltre i docenti italiani sono perfettamente in grado di autoaggiornarsi come stanno dimostrando con la loro capacità provata di innovare dall'interno la didattica);
infine, certamente sindacati e Ministero sapranno, molto meglio di noi, trovare altri cespiti per aumentare le risorse dsisponibili, purchè ci mettano solo un po' d'impegno.
3. LA CARRIERA
Molti, non addetti e purtroppo anche addetti ai lavori, confondono valorizzazione della professione con progressione professionale e di carriera. Noi crediamo che dal punto di vista contrattuale le due cose debbano essere tenute rigorosamente distinte. Proponiamo pertanto quanto segue.
La professione docente dovrebbe prevedere una progressione economica legata all'anzianità (cioè all'esperienza maturata) e al merito;
tale progressione, pur prevedendo in generale degli automatismi, potrebbe essere vincolata a delle verifiche in itinere (o meglio a delle "falsifiche": nel senso che la progressione economica potrebbe non spettare - alla normale scadenza - a chi non corrisponde al profilo professionale contrattato; ma questa è certamente materia estremamente delicata, da sviluppare e discutere in una seconda fase);
cogliamo comunque l'occasione per precisare che riteniamo largamente problematico valutare il modo in cui si esplica la professione docente, per la sua complessità e per l'elevato numero di variabili in gioco, e che siamo in generale contrari all'applicazione al lavoro dei docenti di una sorta di "principio di verificabilità":
tale principio, già ampiamente superato in epistemologia, non può certo essere considerato funzionale nella docimologia;
ci sembra piuttosto maggiormente efficace una sorta di "principio di falsificazione", attraverso il quale sia possibile individuare i punti deboli di un sistema formativo e correggerli con opportune misure.
Quanto alla carriera, ci pare (ma è materia su cui aprire un ampio confronto) che essa possa svilupparsi nell'ambito di ulteriori funzioni aggiuntive rispetto a quella docente;
alcuni di noi hanno lavorato in aziende private e sanno che chi svolge mansioni di coordinamento percepisce una retribuzione maggiore, corrispondente alle più elevate responsabilità, e percorre dei gradi che costituiscono un'autentica progressione di carriera;
al contrario, nella scuola, vige una sorta di egualitarismo dilettantesco: ad esempio, la funzione di coordinatore della didattica è assunta a rotazione dai docenti che se in una classe sono, appunto, coordinatori, in un'altra sono segretari, in un'altra ancora comuni membri del consiglio;
vediamo nella valorizzazione, nel potenziamento e nella formalizzazione giuridica di tali ulteriori funzioni un autentico contributo a creare una progressione di carriera, mediante l'acquisizione (e il riconoscimento contrattuale, con relativa maggiorazione retribuitiva) di nuove professionalità, da maturare e sviluppare adeguatamente;
in conseguenza di ciò, siamo favorevoli a una complessiva ricontrattazione di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL a proposito delle cosiddette "funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa" e alla loro futura importanza strategica per offrire ai docenti delle possibili forme di progressione di carriera (collaborazione organizzativa alla dirigenza, coordinamento della didattica, valutazione del servizio, coordinamento della progettazione interdisciplinare, coordinamento delle attività di potenziamento dell'offerta formativa, referenza per il reperimento e l'allestimento delle risorse documentarie, ecc.).
Fidenza, dicembre 1999 - febbraio 2000
per il gruppo di coordinamento di Scuola democratica
Angelo Conforti
rivolgersi ad Angelo CONFORTI, docente Liceo Scientifico "G. Marconi" - Parma
scrivere a scuolademocratica@angeloconforti.it
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