I documenti
Riportiamo integralmente il contenuto della sezione II, relativa al personale docente, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29-05-1999.
Riportiamo inoltre la parte del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo, sottoscritto il 31 agosto 2000, relativa alle norme di area della funzione docente.
Contratto collettivo nazionale di lavoro
Sezione II - Personale docente
ART. 23 - AREA E FUNZIONE DOCENTE
1. I commi 4, 5 e 6 dellarticolo 38 del CCNL sottoscritto
il 4/8/1995 sono così sostituiti:
"4. La funzione docente si fonda sullautonomia culturale e professionale dei
docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione
alle attività di aggiornamento e formazione in servizio"
"5. In attuazione dellautonomia scolastica i docenti, nelle attività
collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico didattici,
il piano dellofferta formativa, adattandone larticolazione alle differenziate
esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.
"6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica,
l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della
prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi
generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi
delineati nel piano dellofferta formativa della scuola.
2. I commi 7 e 8 dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.
ART. 24 - MODALITA ORGANIZZATIVE PER LESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dellofferta formativa.
2. Nel rispetto della libertà dinsegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui allarticolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e, in particolare, dellarticolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dellautonomia, a partire dall1/9/2000, e dellentrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il 30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che nellanno scolastico 1998/1999 e nellanno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dellautonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali
all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo
svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie
all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del
personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali
alla prestazione di insegnamento.
Prima dellinizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle
eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i
conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive. Il
piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione
dellazione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso
dellanno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
5. Il comma 1 dellarticolo 42 del
CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così sostituito:
"Lattività funzionale allinsegnamento è costituita da ogni impegno
inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende
tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e lattuazione
delle delibere adottate dai predetti organi."
ART. 25 - ATTIVITA AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali allinsegnamento.
2. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nellambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dellofferta formativa.
3. Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dellimpegno, si possono prevedere compensi in misura forfettizzata.
4. Il compenso per le attività aggiuntive dinsegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.
5. Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art. 42, comma 3, lettera a) del CCNL 4-8-1995.
6. I compensi per le collaborazioni di cui all'art. 19, comma 4 saranno disciplinati in sede di contrattazione nazionale integrativa.
ART. 26 - AMPLIAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi di ampiamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.
ART. 27 - COLLABORAZIONI PLURIME
I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dallinsegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo distituto.
ART. 28 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della
scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio
professionale dei docenti, da valorizzare per lespletamento di specifiche
funzioniobiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano
dellofferta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per
gli studenti, realizzazione di progetti formativi dintesa con enti ed istituzioni
esterni alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con
specifici piani dellofferta formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni -
obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i
parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun
incarico. Lincarico è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione,
sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e
culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati
dallAmministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità della
formazione, alla vigilanza da parte dellAmministrazione stessa. Costituisce
requisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la
durata dellincarico.
2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dallinsegnamento.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente Provveditore agli studi - che le trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'art. 5 - schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione integrativa.
4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nellambito delle risorse di cui allarticolo 42, comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi, nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate allistituto contrattuale.
5.Lespletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dellaccesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nellAmministrazione scolastica, nonché ai fini dellaccesso alla dirigenza scolastica.
6. Lincarico di collaboratore vicario del capo distituto è equiparato ai fini del trattamento economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4.
7.In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioniobiettivo di cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo distituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioniobiettivo utilizzare nellanno scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.
Art. 29 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. E offerta lopportunità di riconoscimento della crescita professionale nellesercizio della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento allattività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nellambito della provincia in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3.
2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno
il 20% del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del
beneficio economico da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla
base delle disponibilità di cui allarticolo 42, comma 3. Subordinatamente
allacquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate allart. 42,
comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione retributiva di cui al presente
articolo potrà essere aumentata fino al 30% del personale di ruolo alla stessa data del
31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione delle
predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna
provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari
omogenee, secondo i seguenti criteri:
a) la procedura si articola nella valutazione del curricolo professionale e culturale,
debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le
conoscenze disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione;
b) i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle commissioni giudicanti
sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della
P.I.;
c) la procedura può prevedere momenti formativi da realizzare eventualmente in
collaborazione con lUniversità e con limpegno dellAmministrazione ad
offrire opportunità distribuite sul territorio.
3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.
4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo contrattuale, lesperienza applicativa della presente normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dellARAN.
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Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo
Norme di area - Docenti
Art. 37
Funzioni Strumentali al Piano dellOfferta Formativa
1. Per contribuire alla realizzazione delle finalità della
scuola dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli
insegnanti a ciascuna istituzione scolastica dimensionata secondo i parametri contenuti
nel D.P.R.18 giugno 1998 n.233, sono assegnate risorse finanziarie per il conferimento di
quattro funzioni obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.28, comma 1, del
C.C.N.L. e da retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi ciascuna, da
corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il
31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato allo svolgimento
della libera professione non possono essere assegnate funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi incluse le
istituzioni scolastiche italiane allestero, viene predisposto dal Ministero della
pubblica istruzione dintesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
2. Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla suddivisione delle
risorse specifiche previste dal contratto nazionale per la retribuzione annua su indicata.
Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del
comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo di istituto, la cui
scelta e modalità di svolgimento delle competenze avvengono secondo le disposizioni
vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della applicazione del
presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per il conferimento di 2
o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti in servizio con contratto di lavoro a
tempo indeterminato raggiunge le 50 unità o più di 50.
Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati sono assegnate
risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al personale educativo, a seconda che il
numero delle persone in servizio sia fino a 20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle
funzioni obiettivo ai docenti delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati predetti le
scuole medesime sono considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni sono
assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai
settori materna, elementare e media o includano anche scuole secondarie di secondo grado.
A ciascuna istituzione scolastica italiana allestero sono assegnate
funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di contrattazione integrativa
nazionale presso il Ministero degli affari esteri, dopo la ripartizione di cui
allultimo periodo del presente comma.
Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con ulteriori unità per scuola
e secondo l'ordine di seguito espresso, le funzioni strumentali delle scuole ed istituti
secondari in cui siano in servizio più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con più
di 800 alunni, delle istituzioni scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati,
delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o corsi di formazione
integrata, corsi serali o corsi presso gli ospedali e le carceri.
3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni,
identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivo riferite alle aree previste
dallart. 28 del C.C.N.L., definendo, altresì, contestualmente, le competenze e i
requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il
collegio dei docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può avvalersi di
una commissione nominata al suo interno. Successivamente i docenti che ne hanno interesse
presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono adottate dal
collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale
le decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta.; nelle istituzioni scolastiche
poste a coordinamento dellattività dei centri territoriali le decisioni sono prese
congiuntamente con linsieme dei docenti EDA in servizio nel centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la fine del mese di
novembre.
4. Nell'allegato n. 3 al presente contratto si indicano, per ciascuna delle aree di cui al
comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del collegio
dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico, salvo quanto previsto
dal precedente comma 2.
5. Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dallinizio delle lezioni, con motivata
deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne
abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare
specifiche iniziative di formazione in servizio di cui allart. 17 del presente
contratto. (formazione)La dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola
per lintera durata dellincarico costituisce titolo preferenziale. Per
l'a.s.1999-2000 i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e valutando, in particolare,
gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi
anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli
e le competenze coerenti con l'incarico da attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per
l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione, attivati
dall'amministrazione scolastica ai sensi dellart. 28 del C.C.N.L.. La partecipazione
ai corsi costituisce uno specifico credito. La predetta attività di formazione sarà
anche oggetto di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio di cui
allart. 14 del C.C.N.L..
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso
concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo
la scelta basarsi, su adeguata motivazione.
6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del
P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti, sulla base di una
relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni
circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una
valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni
scolastici successivi.
Art. 38
Trattamento economico connesso
allo sviluppo della professione docente
1. Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29 del C.C.N.L. e al fine di introdurre nello stato giuridico ed economico dei docenti, in aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una dinamica professionale e retributiva, che sia in grado di valorizzare la professionalità acquisita in particolare con l'attività di insegnamento, stabiliscono:
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Il presente articolo disciplina la prima applicazione
dell'art.29 citato ed è finalizzato alla prospettiva di offrire la maggiorazione
retributiva potenzialmente - sulla base di una verifica selettiva - a tutto il personale
docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti.
Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima applicazione del presente
accordo, sulla base delle disposizioni contenute nel capitolo sulla formazione, potranno
prevedere, a norma del citato art.29, comma 2, lett.c, specifici momenti formativi a
favore dei candidati che si affiancano ai corsi di formazione e di aggiornamento per gli
insegnanti finalizzati in via ordinaria al rafforzamento delle competenze professionali e
della capacità di relazione.
2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di prima applicazione del nuovo
istituto retributivo di assegnare un trattamento economico accessorio corrispondente ad
una maggiorazione pari a £.6.000.000 annui lordi ad almeno 150.000 docenti con contratto
a tempo indeterminato con 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in
ruolo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di selezione di cui ai successivi commi 5 e 6.
3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i prescritti requisiti sul
territorio nazionale e della loro appartenenza ad aree disciplinari della scuola
secondaria e ai posti di scuola materna ed elementare, la ripartizione delle risorse
disponibili sarà effettuata dal Ministero a favore dei provveditori agli studi
suddividendo tra di essi le almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli
insegnanti con contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna provincia al 31
dicembre 1999.
4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore agli studi, sentite le
OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce le quote rispettivamente tra i settori della
scuola materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado, della
scuola secondaria di secondo grado, rispettando la percentuale del 20% dei docenti con
contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole dei predetti settori. Nella
scuola secondaria di primo e secondo grado la dotazione è ulteriormente e
proporzionalmente divisa tra le due seguenti aree omogenee:
Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane allestero
partecipano alla selezione nel contingente assegnato al settore scolastico di
appartenenza.
5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel limite delle risorse
attribuite e ripartite con i criteri illustrati nel presente articolo, abbiano superato
una procedura concorsuale selettiva che sarà indetta entro il 15 novembre 1999 con
ordinanza del Ministero della pubblica istruzione e che si svolgerà per gruppi di scuole
tra di loro accorpate. Detta procedura, alla quale saranno ammessi a partecipare su
domanda presentata presso la scuola di titolarità gli insegnanti delle scuole statali di
ogni ordine e grado, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno
dieci anni dalla nomina in ruolo, si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi
successivi.
Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle varie fasi e detterà la
disciplina per la trattazione dell'eventuale contenzioso.
Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data indicata dell'1.1.2001.
6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase riguarda il curricolo
professionale, che la commissione valuta a seguito della illustrazione e discussione da
parte del candidato. La seconda fase consiste nello svolgimento di una prova strutturata
nazionale, predisposta dal Ministro che si avvale delle necessarie competenze
tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. Essa è volta allaccertamento
delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione ai processi di
innovazione, e dellaggiornamento professionale relativo alle discipline di
insegnamento. La terza fase si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in
aula degli alunni e della commissione giudicatrice. Su richiesta del candidato e in
alternativa alla verifica in situazione la commissione assegna al candidato stesso la
trattazione di una unità didattica destinata agli alunni. I contenuti della prova della
seconda fase saranno definiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI,
entro il 15 ottobre 1999.
7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve mettere in evidenza gli
aspetti fondamentali delle competenze professionali previste dall'art. 23 del C.C.N.L., con
particolare riguardo alle esperienze maturate e al percorso formativo e culturale seguito
e deve consentire una valutazione dell'area relazionale. Esso è redatto in modo omogeneo
sulla base di una griglia strutturata predisposta dal Ministro della p.i. nella quale, per
costruire gli elementi di giudizio cennati, sarà fatta rilevare l'efficacia dell'azione
educativa e didattica del candidato, l'attività di aggiornamento alla quale egli abbia
partecipato, il ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione, la collaborazione con
altri docenti e con gli organi della scuola, i rapporti con le famiglie degli alunni, le
attività speciali svolte nell'ambito scolastico. Il curricolo è validato dal comitato di
valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'art. 11 del T.U. approvato col decreto
legislativo 297/1994.
8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta dal Ministro e le
risultanze della verifica in situazione o della trattazione alternativa dellunità
didattica destinata agli alunni concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il
50%alla formulazione del giudizio e all'assegnazione del punteggio complessivo da parte
della commissione ai singoli candidati, a ciascuno dei quali alla fine della terza fase
della selezione devono essere comunicati i punteggi parziali e finale ottenuti sulla base
delle attività previste dalla procedura di selezione medesima.
9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione sulla base dei
punteggi assegnati redige l'elenco alfabetico dei docenti cui assegnare le maggiorazioni
di retribuzione accessoria, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di
competenza della commissione. Detto elenco è pubblicato all'albo della sede scolastica o
ufficio indicato dal provveditore agli studi.
10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite secondo criteri definiti
dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A
ciascuna commissione è assegnato uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento
della selezione, come stabilito nel precedente comma 5, e il relativo contingente di
maggiorazioni retributive.
Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per assicurare unità di
indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione.
I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni, devono frequentare un corso
organizzato dal Ministero della pubblica istruzione, finalizzato a far loro prendere
cognizione dell'istituto contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria,
disciplinato dall'art. 29 del C.C.N.L. e dal presente contratto integrativo, e a dare
omogeneità al lavoro loro assegnato.
11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di musica, agli educatori dei
Convitti e degli Educandati, in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 saranno
attribuite le maggiorazioni retributive accessorie previste dal presente articolo, secondo
modalità di ripartizione analoghe a quelle disciplinate dal comma 3. Saranno stabiliti
particolari contenuti del curricolo del personale stesso, che terranno conto della
specificità del profilo professionale di detto personale.
12. Le modalità di valutazione periodiche necessarie per conservare il diritto alla
maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive saranno stabilite con apposito
accordo tra le parti firmatarie del presente contratto entro la scadenza del primo anno di
applicazione dell'istituto.
13. Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e per lerogazione di
compensi destinati ai componenti delle commissioni costituite a norma del precedente comma
10 sono a carico delle disponibilità finanziarie destinate nellanno 1999 dal
C.C.N.L. allistituto previsto dallart. 29 del C.C.N.L. medesimo, salvo quanto
necessario per il pagamento della maggiorazione di retribuzione accessoria di cui al comma
2.
Art.39
Personale docente
avente diritto alla mensa gratuita
1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 46 del C.C.N.L.
l'amministrazione si impegna ad effettuare un monitoraggio dell'entità della fruizione
della mensa gratuita da parte del personale avente titolo, portando a conoscenza delle
OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. i risultati della rilevazione.
2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento di bilancio previsto
dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998, n. 4, viene valutata d'intesa con le OO.SS.
firmatarie, l'opportunità di rideterminare le categorie di personale docente a cui
riconoscere la gratuità della mensa scolastica.
3.Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione comunicherà agli Enti
erogatori del servizio le modalità ed i tempi di attribuzione agli stessi delle relative
provvidenze economiche di spettanza.
torna al documento "Valorizzazione ..."
rivolgersi ad Angelo CONFORTI, docente Liceo Scientifico "G. Marconi" - Parma
scrivere a scuolademocratica@angeloconforti.it
Non occorrono quote associative
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